PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge ha la finalità di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione delle famiglie numerose e l'adempimento dei compiti relativi, come previsto dall'articolo 31 della Costituzione.
      2. Ai fini della presente legge, per famiglia numerosa si intende quella composta da uno o due genitori con tre o più figli, compresi i figli adottivi e gli affidati.
      3. Ai fini della presente legge, è equiparata alla famiglia numerosa la famiglia composta da:

          a) uno o due genitori con due figli se uno di essi è disabile o inabile al lavoro;

          b) entrambi i genitori disabili o uno di essi con invalidità superiore al 65 per cento e due figli;

          c) padre o madre separati o divorziati con tre o più figli anche se non conviventi, ove esiste una sentenza che attesta l'obbligo del genitore stesso a fornire gli alimenti al figlio non convivente;

          d) due o più fratelli orfani di entrambi i genitori sottoposti a tutela o ad affidamento;

          e) tre o più fratelli orfani ma maggiorenni.

Art. 2.
(Riconoscimento della condizione
di famiglia numerosa).

      1. Ai fini del riconoscimento della condizione di famiglia numerosa è necessario che:

          a) almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano o comunitario ed eserciti un'attività lavorativa in Italia;

 

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          b) tutti i membri della famiglia, da considerare ai fini del riconoscimento, siano residenti in Italia;

          c) i figli abbiano meno di ventuno anni di età, ad eccezione di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, o siano disabili, convivano con il genitore o i genitori, salvo i casi indicati al comma 3 dell'articolo 1, dipendano economicamente dai genitori stessi e non abbiano contratto matrimonio.

      2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, l'età dei figli è elevata a ventisei anni nel caso in cui il figlio stia conseguendo un titolo di studio considerato adeguato alla sua età e finalizzato alla ricerca di un'attività lavorativa.
      3. Il riconoscimento della condizione di famiglia numerosa, valido su tutto il territorio nazionale, è effettuato dal comune di residenza.

Art. 3.
(Agevolazioni fiscali e previdenziali).

      1. Per i figli appartenenti a famiglie riconosciute nella condizione di famiglia numerosa ai sensi dell'articolo 2:

          a) le detrazioni fiscali sono equiparate a quelle massime previste dalla legislazione vigente in materia;

          b) la corresponsione degli assegni familiari è prolungata fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dei figli non conviventi e percettori di reddito ovvero che risultano percettori di redditi esenti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi della legislazione vigente in materia.

      2. Per le famiglie numerose:

          a) le detrazioni sono indipendenti dal reddito familiare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa pro capite calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di disabili;

 

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          b) non è applicato l'incremento della tassa di circolazione prevista per le autovetture e gli autoveicoli di cui ai punti 2) e 3) della tabella 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          c) in sede di dichiarazione dei redditi uno dei genitori può dedurre l'ammontare delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi;

          d) sugli immobili di residenza è applicata l'aliquota minima dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) del 4 per mille, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, e la detrazione massima consentita è pari a 258 euro;

          e) per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è applicata la tariffa minima;

          f) ai fini del calcolo dell'imponibile dell'addizionale comunale IRPEF e dell'addizionale regionale IRPEF, è prevista l'applicazione di una no tax area pari ad euro 10.000 per ogni figlio;

          g) sugli importi dei ticket sanitari e delle prestazioni mediche e ospedaliere è applicata la riduzione del 50 per cento;

          h) per ogni figlio naturale, adottivo o affidato è riconosciuto alla madre lavoratrice, o al coniuge se la madre non è occupata, un bonus pari a tre anni di contributi previdenziali. Per le lavoratrici a tempo parziale, la contribuzione è calcolata sullo stipendio intero.

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche alla scala di equivalenza relativa alla determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 2 allegata al decreto legislativo 31

 

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marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti criteri:

          a) prevedere una maggiorazione per ogni figlio minore, compresi i figli adottivi e gli affidati;

          b) prevedere una maggiorazione per ogni figlio maggiorenne, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, iscritto ad un corso universitario o equiparato e in regola con gli esami prescritti;

          c) prevedere che le maggiorazioni stabilite per i soggetti di cui alle lettere a) e b) siano aumentate in relazione al numero dei medesimi soggetti in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 4.
(Obblighi e infrazioni).

      1. Il capofamiglia di una famiglia riconosciuta nella condizione di famiglia numerosa è obbligato a comunicare all'amministratore locale competente ogni variazione intervenuta nel nucleo familiare entro tre mesi dalla data della variazione stessa.
      2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, i benefìci relativi alla condizione di famiglia numerosa sono revocati.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo rifinanziato dal comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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